DELL’ASSICURABILITA’ DEI LAVORATORI MARITTIMI  IN INAIL: LE PRESTAZIONI. IL QUADRO ATTUALE.

PREMESSA

 

Con precedente contributo si è visto che l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali per gli addetti alla navigazione marittima ed alla pesca marittima è regolata dal D.P.R. n.1124/1965.

L’armatore (datore di lavoro marittimo) assicura contro gli infortuni e le malattie professionali gli equipaggi delle navi da traffico di qualsiasi stazza e comunque azionate che esercitino la navigazione marittima, anche se a scopo di diporto, nonché dei natanti e galleggianti di qualsiasi tipo adibiti a servizi e lavori portuali. L’assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali comprende le persone componenti l’equipaggio della nave, considerandosi come tali tutte quelle regolarmente iscritte sui documenti di bordo (ruolo/licenza di equipaggio) o comunque imbarcate per servizio della nave (in particolare, i dipendenti dei cd. concessionari di bordo – aziende che hanno l’appalto di servizi di vario tipo a bordo delle navi)

E’ coperto dall’obbligo assicurativo anche il personale destinato all’imbarco che abbia già stipulato la convenzione di arruolamento (contratto di lavoro marittimo) ma non sia ancor iscritto nel ruolo di equipaggio, in attesa della spedizione della nave, il personale di rinforzo dell’equipaggio e le persone adibite ai servizi speciali durante la sosta in porto o durante il disarmo (personale di comandata, tecnico, ispettivo e simili).

Esistono anche altri tipi di assicurazione in quanto oltre all’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, l’EX - IPSEMA gestisce:

● l’assicurazione per le prestazioni erogate ai marittimi dichiarati temporaneamente non idonei alla navigazione, ai sensi della legge n. 1486/1962 - cd. Legge Focaccia (ad esclusione delle categorie naviglio di RFI Ferrovie dello Stato).

● l’assicurazione per le prestazioni previste dai rispettivi contratti collettivi e regolamenti organici, ad esclusione del settore pesca e del traffico locale.

● l’assicurazione obbligatoria dei maggiori rischi di palombari e sommozzatori, su qualsiasi tipo di naviglio imbarcati, mediante applicazione di un’aliquota aggiuntiva del 5%; la copertura assicurativa può riferirsi a periodi limitati e, comunque, ciascuno non inferiore a trenta giorni.

L’EX IPSEMA gestisce altresì l’assicurazione facoltativa dei maggiori rischi derivanti dalla guerra e da atti di pirateria per gli equipaggi delle imbarcazioni adibite al trasporto passeggeri, al trasporto merci e attività ausiliarie, attraverso il pagamento del premio supplementare pari al 5%. A fronte di tale copertura assicurativa, garantisce agli equipaggi le medesime prestazioni istituzionali riconosciute per gli infortuni sul lavoro. Prevede la copertura assicurativa, attraverso il pagamento di un premio supplementare nella misura del 5%, del personale adibito alle attività di manutenzione dei pozzi di estrazione di fonti di energia.

Le assicurazioni supplementari possono avere una durata flessibile, per periodi comunque non inferiori a trenta giorni. La copertura assicurativa è subordinata al regolare pagamento del premio, restando sospesa in caso di morosità. Per le attività particolari dei corsi professionali e allievi nautici si applica l’aliquota di premio relativa alla categoria assicurativa a cui appartiene l’unità navale su cui il personale è imbarcato. Per le navi battenti bandiera estera, ai sensi dell’art. 291 T.U. n. 1124/1965, l’IPSEMA assicura facoltativamente l’armatore contro gli infortuni e le malattie professionali degli equipaggi, con esclusione del principio di automaticità delle prestazioni.

 

A fronte di questo ampio spettro di soggetti assicurati andiamo ad analizzare le prestazioni rese declinando accanto ad ognuna la fonte normativa ed anche le differenze eventuali rispetto alle prestazioni rese da INAIL.

 

PRESTAZIONI EX IPSEMA(In corsivo la specificità EX IPSEMA.)

 

A-PRESTAZIONI ECONOMICHE

Indennità giornaliera per inabilità temporanea assoluta : in INAIL viene corrisposta dal quarto giorno successivo alla data dell’evento e fino alla guarigione. Per l’ex IPSEMA viene corrisposta dal giorno successivo a quello dello sbarco dell’infortunato  fino alla guarigione nella misura del 75% della retribuzione goduta nei trenta giorni precedenti lo sbarco.(D.P.R. n. 1124/65)

Rendita per inabilità permanente (indennizzo per la diminuita attitudine al lavoro) : viene corrisposta per gli eventi fino al 24 luglio 2000, qualora il lavoratore sia guarito con postumi di inabilità permanente in misura superiore al 10% ( come accade in Inail); in Inail in più per gli infortuni occorsi in ambito domestico, la prestazione è corrisposta in conseguenza di postumi permanenti riconosciuti in misura superiore al 32% per gli eventi dal 1° Marzo 2001, e in misura superiore al 26% per gli eventi dal 1° Gennaio 2007.( D.P.R. n. 1124/65, L. n. 493/99 (inf. in ambito domestico)

Rendita per inabilità permanente (indennizzo del danno biologico in rendita e indennizzo con ulteriore quota di rendita per conseguenze patrimoniali) viene corrisposta per eventi a decorrere dal 25 luglio 2000, qualora il lavoratore sia guarito con postumi di inabilità permanente in misura superiore al 15% (come in INAIL); il decreto interministeriale 27 marzo 2009 ha disposto, a decorrere dal 1° Gennaio 2008, l’aumento delle indennità dovute dall’Inail a titolo di recupero del valore dell’indennità risarcitoria del danno biologico nella misura dell’8,68%.(D.Lgs. 38/2000)

Indennizzo in capitale per la lesione dell’integrità psicofisica, danno biologico :viene corrisposto per eventi a decorrere dal 25 luglio 2000, qualora il lavoratore sia guarito con postumi di inabilità permanente in misura compresa tra il 6% ed il 15%( come accade in Inail); il decreto interministeriale 27 marzo 2009 ha disposto, a decorrere dal 1° Gennaio 2008, l’aumento delle indennità dovute dall’Inail a titolo di recupero del valore dell’indennità risarcitoria del danno biologico nella misura dell’8,68%.(D.Lgs. 38/2000)

Integrazione della rendita diretta :è dovuta per il periodo nel quale il lavoratore si sottopone a cure utili per il recupero della capacità lavorativa. (D.P.R. n. 1124/65)

Rendita ai superstiti– Come in Inail corrisposta ai superstiti dei lavoratori deceduti a causa di infortunio o malattia professionale se in possesso dei requisiti di legge; per gli eventi verificatisi a decorrere dal 17 maggio 2006 è inoltre corrisposta da Inail anche in ipotesi di eventi occorsi in ambito domestico. D.P.R. n. 1124/65.D. M. 31/01/2006.(inf. in ambito domestico)

Beneficio una tantum per le famiglie delle vittime di infortuni mortali :come in Inail a carico del Fondo di Sostegno per le famiglie delle vittime di gravi infortuni sul lavoro, istituito presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Corrisposta ai superstiti di lavoratori deceduti a causa di infortunio mortale verificatosi a decorrere dal 1° gennaio 2007, se in possesso dei medesimi requisiti previsti per la rendita ai superstiti. L’IPSEMA eroga le prestazioni del Fondo ai lavoratori marittimi, compresi quelli non assicurati (extracomunitari imbarcati su navi iscritte nel Registro internazionale L. 30/98) e ai lavoratori del settore aereo. (L. n. 296/2006)

Assegno funerario : come in Inail corrisposta ai superstiti di lavoratori deceduti a causa di infortunio sul lavoro o malattia professionale oppure, in mancanza di superstiti, a chiunque dimostri di aver sostenuto le spese funerarie; per gli eventi verificatisi a decorrere dal 17 maggio 2006 è inoltre corrisposto anche in ipotesi di eventi occorsi in ambito domestico. (D.P.R. n. 1124/65;D. M. 31/01/2006, (inf. in ambito domestico)

Assegno per assistenza personale continuativa - Corrisposto per  inabilità permanente assoluta del 100% per gli eventi di cui in specifica tabella e, per INAIL per gli eventi a decorrere dal 1° gennaio  2007, per una inabilità permanente conseguente a menomazioni elencate nelle Tabelle. D.P.R. n. 1124/65

Spese di viaggio : per il rientro a domicilio a seguito di sbarco per infortunio o malattia in porto italiano è previsto il rimborso del costo del biglietto del viaggio nella classe prevista dalla qualifica ricoperta dall’assicurato;per il viaggio e l’eventuale soggiorno finalizzati a visite per valutazione o revisione dei postumi da infortunio o malattia professionale è previsto il rimborso per il viaggio compiuto dalla località di residenza alla Sede dell’Istituto e viceversa, la diaria per la durata effettiva del viaggio e del soggiorno ed il pernottamento nel limite massimo fissato. (Legge n. 831/38, DPR n. 620/80, Delibera CDA IPSEMA n. 318/98)

A.1.PRESTAZIONI ECONOMICHE PRESENTI NEL SISTEMA INAIL E NON IN QUELLO IPSEMA:

Speciale assegno continuativo mensile. - Erogato ai superstiti di lavoratori titolari di rendita deceduti per cause non dipendenti da infortunio o malattia professionale, se in possesso degli specifici requisiti previsti.D.P.R. n. 1124/65

Prestazioni per conto del Fonds de Maladies Professionelles belga.  Attività connesse al pagamento delle competenze arretrate per conto del F.M.P. belga ai lavoratori italiani colpiti da silicosi contratta nelle miniere di carbone in Belgio.  L. n.1115/62.

Rendita di passaggio per silicosi e asbestosi. E’ calcolata secondo le Tabelle allegate al Testo Unico per inabilità non superiore all’80% corrisposta per un anno al lavoratore che abbandoni la lavorazione nociva e, per le malattie denunciate a decorrere dal 1° gennaio 2007, per le menomazioni dell’integrità psicofisica non superiori al 60%.D.P.R. n. 1124/65

B -PRESTAZIONI ECONOMICHE INTEGRATIVE DI IPSEMA COMUNI AD INAIL

Erogazione integrativa di fine anno Attività unificata presso INAIL finanziata con contributo IPSEMA, ai sensi dell’art. 182 T.U.– E’ dovuta ai grandi invalidi con inabilità compresa tra l’80% e il 100% e per gli eventi a decorrere dal 1° gennaio 2007 con grado di menomazione dell’integrità psicofisica compreso tra il 60% e il 100%.D.P.R. n. 1124/65

Brevetto e distintivo d’onore Attività unificata presso INAIL.  Prestazione di natura onorifica ed economica, fornita per una sola volta  ai Grandi Invalidi o Mutilati del Lavoro.D.P.R. n. 1124/65

B.1- B -PRESTAZIONI ECONOMICHE INTEGRATIVE PRESENTI NEL SISTEMA INAIL E NON IN QUELLO IPSEMA:

Assegno di incollocabilità E’ erogato per l’impossibilità di collocazione in qualsiasi settore lavorativo. (D.P.R. n. 1124/65)

C - PRESTAZIONI SANITARIE

Protesi e presidi (dispositivi tecnici) Come in Inail vengono fornite direttamente mediante pagamento/rimborso del relativo costo,  a coloro i quali risultino invalidi in conseguenza di infortunio sul lavoro o malattia professionale e necessitino di dispositivi tecnici. L’INAIL può fornirle anche direttamente per il tramite delle proprie officine protesiche interne (D.P.R. n. 1124/65)

Cure ambulatoriali presso le Sedi INAIL : Nel settore marittimo l’attività è svolta dal SASN. Come in Inail vengono erogate in favore di tutti i lavoratori infortunati sul lavoro o tecnopatici in regime di convenzione con il Servizio Sanitario Regionale e per tutto il periodo di inabilità temporanea assoluta.

Cure riabilitative non ospedaliere :erogate in favore di tutti i lavoratori infortunati sul lavoro o tecnopatici in regime di convenzione con il Servizio Sanitario Regionale per  il periodo necessario, durante l’inabilità temporanea assoluta. Da erogare in favore di tutti i lavoratori marittimi D.Lgs. 81/2008 art. 9 lettera d-bis (in fase di attuazione)

Rilascio attestati per esenzione ticket Nel settore marittimo l’attività è svolta dal SASN.Come in Inail trattasi di attestato certificante la patologia invalidante da presentare alla ASL per l’esenzione dai ticket sanitari Per gli invadi da  infortunio sul lavoro o affetti da malattia professionale, e la durata della temporanea (in caso di infortunio sul lavoro).

Servizi per i disabili

Prestazioni economiche/tecniche/informative

·        Superabile (solo Inail);

·        Rimborsi spese adattamenti autovetture;

·        Servizio di consulenza e fornitura ausili;

·        Centro servizi mobilità.

 

C.1 - PRESTAZIONI SANITARIE SOLO INAIL

Cure termali e soggiorni climatici che costituisce una prestazione economica e sanitaria : Le prestazioni di rimborso spese (viaggio e soggiorno) e pagamento dell’indennità per inabilità temporanea assoluta o integrazione della rendita diretta, sono erogate in favore di lavoratori infortunati o tecnopatici, durante il periodo di inabilità temporanea assoluta, ai titolari di indennizzo per infortunio o malattia professionale per i quali non sia scaduto l’ultimo tempo di revisione e ai titolari di indennizzo per silicosi o asbestosi, senza limiti di tempo.(D.P.R. n. 1124/65)

D - ATTIVITA’CONNESSE ALLA EROGAZIONE DI PRESTAZIONI COMUNI AD INAIL ED EX IPSEMA - L.68/1999

Reinserimento al lavoro dei disabili : Accertamento delle condizioni di disabilità ex L. 68/99 alle persone invalide del lavoro con un grado di invalidità superiore al 33 per cento.

Certificazione di esposizione all’amianto per l’erogazione dei benefici previdenziali per la  trattazione delle domande di riconoscimento di esposizione all’amianto per la conseguente rivalutazione dei trattamenti pensionistici di competenza degli Enti previdenziali (INPS;INPDAP) .

Esercizio delle azioni di rivalsa. Istruttoria e trattazione precontenziosa delle pratiche di surroga e regresso relative al recupero delle prestazioni corrisposte dall’Istituto per ottenere il rimborso delle prestazioni previdenziali economiche erogate per indennizzare il lavoratore che ha riportato un infortunio sul lavoro o una malattia professionale derivati da fatto illecito.

Attuazione di disposizioni di legge a carattere innovativo

·        Fondo vittime dell’amianto (L. n. 244/2007 art.1 comma 241-246);

·        Attuazione dell’art. 18, lettera r, D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.

 

E - L’ASSICURAZIONE PER MALATTIA E MATERNITA’

Questa è un’autentica specificità dell’EX-IPSEMA . Detto Ente infatti provvede, per i medesimi soggetti assicurati obbligatoriamente contro gli infortuni e la malattia professionale, all’accertamento e alla  riscossione dei contributi di malattia e maternità, nonchè per il personale navigante dell’aviazione civile, per gli addetti agli uffici delle società di navigazione e delle organizzazioni sindacali di categoria autorizzate, all’accertamento e riscossione dei soli contributi di maternità, ai sensi dell’art. 1, ultimo comma della legge n. 33/1980, erogando le relative prestazioni economiche.I datori di lavoro obbligatoriamente assicurati con l’IPSEMA contro gli infortuni e le malattie professionali sono tenuti a presentare all’IPSEMA la denuncia mensile delle retribuzioni imponibili e devono versare i contributi per il finanziamento delle prestazioni di malattia e maternità (art. 3 del Regolamento di Assicurazione  IPSEMA).

Per gli addetti agli uffici delle compagnie di navigazione e delle organizzazioni sindacali di categoria autorizzate, i datori di lavoro devono aprire una specifica posizione assicurativa nella gestione maternità ed adempiere all’obbligo di invio della denuncia mensile e di versamento del relativo contributo.

Le aziende della navigazione aerea civile devono iscriversi obbligatoriamente all’IPSEMA per assolvere all’obbligo di denuncia mensile delle retribuzioni imponibili ed al versamento del contributo di maternità.

I contributi di malattia e maternità sono calcolati sull’ammontare delle retribuzioni imponibili – denunciate mensilmente dai datori di lavoro - in base alle aliquote fissate dalle relative leggi in materia.

 

Aliquote intere del settore marittimo

 

Aliquota malattia

Aliquota maternità

Aliquota totale

Personale italiano e comunitario

 

2,22

 

0,46

 

2,68

 

Personale extra-comunitario

2,22

0,46

2,68

 

Personale italiano, comunitario ed extra-comunitario

in pesca costiera

 

2,22

 

0

 

2,22

 

Imprese Cooperative

2,22

0

2,22

 

 

 

 

Aliquote al netto di sgravi contributivi

 

Aliquota Malattia

Aliquota Maternità

Aliquota totale

Marittimi extra-comunitari

2,22

0,46

2,68

Marittimi italiani e comunitari  in R.I.

 

0

 

0

 

0

Marittimi extra-comunitari

2,22

0,46

2,68

Pesca oltre gli stretti

 Marittimi italiani e comunitari

 

0

 

0

 

0

Marittimi  extra-comunitari

2,22

0,46

2,68

Pesca mediterranea

Marittimi italiani e comunitari

 

0,67

 

0,14

 

0,81

Marittimi extra-comunitari

2,22

0,46

2,68

Pesca costiera

Marittimi italiani e comunitari

 

0,44

 

0

 

0,44

Marittimi extra-comunitari

2,22

0

2,22

 

 

Assicurazione per prestazioni supplementari – malattia extra legem

 

L’assicurazione per le prestazioni in gestione complementare (malattie insorte entro i 28 giorni dallo sbarco ex art. 7 legge 831/1938) prevista per legge in favore degli equipaggi delle navi da traffico munite di ruolo, dei rimorchiatori d’alto mare e delle navi di stazza lorda superiore alle 200 ton. addette alla pesca fuori dal Mediterraneo, è stata estesa dall’IPSEMA facoltativamente agli equipaggi dei rimorchiatori addetti al traffico locale nei porti, del naviglio ausiliario, del diporto e delle navi adibite al traffico locale, previo pagamento in sede di autoliquidazione del premio infortuni, di un premio aggiuntivo calcolato sulla base dell’aliquota fissata nella misura del 2,75%.

 

Le prestazioni correlate

 

Le correlate prestazioni economiche che non hanno un corrispondente in Inail sono le seguenti:

 Indennità giornaliera per inabilità temporanea assoluta da malattia fondamentale corrisposta dal giorno successivo a quello dello sbarco dell’infortunato  fino alla guarigione, nella misura del 75% della retribuzione goduta nei trenta giorni precedenti lo sbarco.Legge n. 831/1938 art. 6

Indennità giornaliera per inabilità temporanea assoluta da malattia complementare  corrisposta dal quarto giorno successivo a quello della denuncia della malattia (insorta entro 28 giorni dallo sbarco), per la durata massima di un anno dall’annotazione dello sbarco sul ruolo, nella misura del 75% della retribuzione goduta nei trenta giorni precedenti lo sbarco.Legge n. 831/1938 art. 7

Indennità giornaliera per inabilità temporanea da malattia per i marittimi in continuità di rapporto di lavoro : corrisposta dal quarto giorno successivo a quello della denuncia della malattia  che si manifesta dopo il 28° giorno ed entro il 180° giorno dallo sbarco, per la durata massima di un anno dallo stesso. CCNL di categoria

Indennità giornaliera per inidoneità temporanea alla navigazione da malattia o infortunio :corrisposta dal giorno successivo a quello della dimissione dall’assistenza per  inabilità temporanea (da malattia o da infortunio) su verbale della Commissione medica permanente di primo grado, per la durata massima di un anno dalla prima dichiarazione della Commissione. Legge n. 1486/1962,R.D.L. n. 1773/1933

Indennità giornaliera per inabilità temporanea assoluta da malattia complementare extra legem  corrisposta dal quarto giorno successivo a quello della denuncia della malattia (insorta entro 28 giorni dallo sbarco), per la durata massima di un anno dall’annotazione dello sbarco sul ruolo, a favore di equipaggi di categorie naviglio non comprese nell’art. 7  L. n. 831/38.Legge n. 831/38;Delibere CDA IPSEMA n. 155/2006 e n. 175/2007;

Prestazioni supplementari per infortunio :indennità “una tantum” in caso di:

- morte o invalidità permanente conseguente a infortunio determinato da rischio ordinario;

- morte o invalidità permanente conseguente a infortunio determinato da rischio guerra, di mine o di pirateria. CCNL di categoria,Delibera CDA IPSEMA n. 27/2008.

Prestazioni supplementari per malattia : indennità “una tantum” in caso di:

-morte avvenuta entro 12 mesi dallo sbarco per malattia contratta durante l’imbarco;

- invalidità permanente assoluta verificatasi entro 12 mesi dallo sbarco per malattia contratta per causa di servizio;

- invalidità permanente parziale (in misura proporzionale al grado di invalidità).CCNL di categoria

Maggiori prestazioni per personale di stato maggiore in regolamento organico delle società P.I.N. Indennità “una tantum” previste in aggiunta al trattamento di legge. CCNL di categoria

Maternità/congedi parentali e istituti collegati alla tutela e sostegno della maternità e  maternità  corrisposte le indennità economiche di legge a favore del personale assicurato contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali nonché del personale di volo, del personale amministrativo delle società di navigazione e delle organizzazioni sindacali di categoria autorizzate. D.Lgs. n. 151/2001,Legge n. 104/1992

Donatori sangue.  rimborsata al datore di lavoro la retribuzione corrispondente ad una giornata lavorativa. Legge n. 107/1990

 

CONCLUSIONI

Come si vede il versante delle uscite è composito nell’ex IPSEMA. Però, nel mentre per le prestazioni classiche del settore dell’assicurazione obbligatoria infortuni e malattie professionali la sovrapposizione è evidente, fatte salve alcune fughe in avanti dell’INAIL dovute a normative recenti che non hanno investito l’ex IPSEMA,l’assicurazione malattia e maternità e le prestazioni conseguenti sono del tutto estranee all’Inail ed alla sua storia. Ciò ha fatto dire al CIV dell’INAIL con delibera n. 11 del 4 agosto 2010 che è necessario prevedere il riaffidamento ad INPS delle competenze in materia attraverso apposito strumento convenzionale. Quanto precede indubbiamente risponde e concretizza una esigenza di razionalizzazione del sistema previdenziale ed assistenziale nel suo complesso, ma ci sia consentito rilevare che proprio quella specificità del lavoro marittimo di cui si diceva all’inizio del precedente contributo(temporaneità, sbarchi e imbarchi e quant’altro), imporrebbe ad Inail di non perdere se non la gestione quanto meno la veduta su questa specifica tipologia di malattie che potremmo definire “comuni” al fine di definirne l’intreccio possibile ovvero la interrelazione eventuale con il più complesso e tecnico mondo delle malattie di origine professionale.

 

Dr.ssa Silvana Toriello